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DECRETO-LEGGE 10 giugno 2002, n. 107

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 173 (in G.U. 07/08/2002, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2004)
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Testo in vigore dal: 8-8-2002
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare ai
possessori    dei    titoli   universitari   conseguiti   nell'ambito
dell'ordinamento    previgente    alla   riforma   universitaria   la
possibilita'  di  sostenere  esami  di Stato coerenti con il percorso
formativo  svolto,  nonche'  di  assicurare  uno sbocco professionale
immediato  ai  possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie
economiche;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
assicurare   il   regolare  svolgimento  delle  prove  selettive  per
l'accesso  alle  scuole di specializzazione per le professioni legali
nell'anno accademico 2002-2003, nonche' di prorogare gli organi degli
ordini  professionali  interessati fino all'emanazione delle relative
disposizioni  regolamentari,  al fine di garantire che nelle prossime
elezioni  sia assicurata una adeguata rappresentativita' di tutti gli
iscritti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro della giustizia;

                E m a n a il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  ((  1.  I  possessori  dei  titoli conseguiti secondo l'ordinamento
previgente  alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre  1999,  n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le
prove  degli  esami  di  Stato,  indetti per l'anno 2002 e per l'anno
2003,  per  le  professioni  di dottore agronomo e dottore forestale,
architetto,  assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,
ingegnere  e  psicologo,  secondo l'ordinamento previgente al decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)).
  2.  Coloro  i  quali  provengono  dalla  sezione  B dell'albo degli
assistenti   sociali  sono  esonerati  dalla  seconda  prova  scritta
prevista  dall'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  per  gli  esami  di Stato per
l'accesso  alla  sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami
di Stato indetti per l'anno 2002.
  ((2-bis.  Coloro  i  quali  conseguono l'abilitazione professionale
all'esito  di  esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente
al  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001,
possono  iscriversi  nel  settore,  o  nei  settori,  della sezione A
dell'albo, per il quale dichiarano di optare)).