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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. 85

Disposizioni urgenti per il settore della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 9/5/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2002, n. 134 (in G.U. 06/07/2002, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2002)
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Testo in vigore dal:  7-7-2002
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Art. 2

Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti
1. È istituita nel limite di
((5 milioni di euro))
per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
((sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 953,))
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1.
((
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
))
4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.