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DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. 85

Disposizioni urgenti per il settore della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 9/5/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2002, n. 134 (in G.U. 06/07/2002, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2002)
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Testo in vigore dal: 7-7-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
specifiche    misure   per   il   settore   della   pesca,   relative
all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca
con  reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 maggio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro per le
politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
              Misure urgenti per la flotta peschereccia

  1.  Al  fine  di  consentire l'applicazione del regolamento (CE) n.
2792/1999  del  Consiglio,  del  17  dicembre  1999, relativamente al
rinnovo  della  flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come
modificato  dal  regolamento  (CE)  n. 179/2002 del Consiglio, del 28
gennaio  2002,  i  termini  di  cui  al  comma  1,  secondo  periodo,
dell'articolo  5  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono
ridotti  a  quindici  giorni. ((Al fine di consentire alle imprese di
presentare  le  domande  nei termini prescritti le richieste potranno
essere  autocertificate  dal  richiedente  ed entro i sessanta giorni
successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta)).
  ((1-bis.  Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, per
l'attuazione  del  vigente  programma  dello strumento finanziario di
orientamento della pesca (SFOP), puo' richiedere al fondo di cui alla
legge  16  aprile  1987, n. 183, in relazione alle disponibilita' del
fondo  medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari
e  statali  relative  alle  iniziative di adeguamento dello sforzo di
pesca,  di  rinnovo  della  flotta  e di ammodernamento delle navi da
pesca  per  le annualita' 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme
anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualita' successive,
sulla  base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del
Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte
nazionale,  con  imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore
degli  stessi  programmi  nell'ambito  delle procedure previste dalla
medesima  legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico
degli  accrediti  disposti  dalla Commissione europea per il rimborso
delle spese sostenute)).