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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA ((, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni.))

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 (in G.U. 27/02/2002, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
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Testo in vigore dal:  28-2-2002
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Art. 3

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
zone montane ed in altri specifici territori nazionali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
((
1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;"
))