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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2001, n. 356

Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 1-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2001, n. 418 (in G.U. 30/11/2001, n.279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2002)
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Testo in vigore dal:  1-1-2003
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
zone montane ed in altri specifici territori nazionali
1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. (2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.