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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1996, n. 599

Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/11/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5 (in G.U. 25/01/1997, n.20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1997)
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Testo in vigore dal:  27-1-1999
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Art. 2

Disposizioni varie
1. Per l'anno 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono versati dal comune alla provincia di Como per il 6,5 per cento ed alla provincia di Lecco per il 3 per cento. Le province possono utilizzare tali proventi, previe le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è soppressa. Per le somme conservate a residui sul capitolo 7231 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dell'esercizio 1995 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 3, della legge 31 ottobre 1973, n. 637.
1-bis. Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le province di Como e Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva ogni successiva diversa definizione delle risorse che potrà derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, che troverà riscontro per il 1997 in apposite variazioni di bilancio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Tale esenzione si intende anche alla imposta complementare relativa ad atti formati a decorrere dal 1 gennaio 1993 per i quali è ancora pendente il termine per l'accertamento di valore ovvero per i quali il comune ha presentato opposizione all'eventuale accertamento. Tali accertamenti decadono d'ufficio.
3. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo stanziato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti concede i finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge 20 dicembre 1995, n.
539, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate pervenute dalla data di entrata in vigore della legge n. 539 del 1995 sino ad esaurimento del fondo, ponendo a carico del bilancio dello Stato il 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo.
Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge n. 539 del 1995, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la presentazione delle domande, per l'adozione degli atti definitivi e per il riconoscimento del debito fuori bilancio; è altresì abrogato il comma 6 dello stesso articolo 10.
4. All'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.
((3))

4-ter. Il comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è abrogato.
4-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:
3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
4-quinquies. Dopo il comma 6 dell'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:
6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5.
6. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, le parole "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni".
6-bis. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1977.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75 nel modificare l'art. 6 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998".