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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1996, n. 599

Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/11/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5 (in G.U. 25/01/1997, n.20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1997)
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Testo in vigore dal: 25-11-1996
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  con  successivi  decreti-legge  e  da  ultimo con
decreto-legge   20   settembre  1996,  n.  492,  sono  state  emanate
disposizioni  urgenti  in  materia  di finanza locale e che il citato
provvedimento  d'urgenza  non  e'  stato  convertito  in  legge ed il
relativo termine di conversione e' scaduto il 22 novembre 1996;
  Rilevato  che  con  sentenza  n.  360 del 17 ottobre 1996, la Corte
costituzionale,   pronunciandosi  in  ordine  alla  rinnovazione  dei
decreti-legge,   ha   affermato  il  principio  della  illegittimita'
costituzionale  dei provvedimenti d'urgenza riproducenti, nella forma
e   nella  sostanza,  disposizioni  contenute  in  decreti-legge  non
convertiti  e  che  in  conseguenza  ed  in  conformita'  al giudizio
pronunciato   dall'Alta   Corte   non  e'  consentito  riproporre  le
disposizioni  dettate  dal citato decreto-legge 20 settembre 1996, n.
492;
  Ritenuto  che  sussiste  comunque  la  straordinaria  necessita' ed
urgenza  di  emanare  nuove  disposizioni  che garantiscano agli enti
locali,   nel   quadro  dei  trasferimenti  erariali  e  degli  altri
contributi  statali previsti dall'ordinamento vigente, la continuita'
dei  flussi  finanziari  occorrenti per lo svolgimento dei servizi di
loro spettanza a favore delle comunita' interessate;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare  specifiche  disposizioni  per consentire agli enti locali di
procedere alla formazione dei ruoli relativi al versamento di tasse e
tributi  locali  dovuti  per gli anni 1995 e 1996, in modo da evitare
che  venga  a determinarsi la perdita simultanea del gettito relativo
ai predetti tributi e tasse;
  Considerato che la riduzione di gettito, conseguente alla eventuale
mancata  formazione  dei  ruoli,  determinerebbe,  per  effetto della
rilevante  entita'  finanziaria  delle  perdite,  gravi squilibri nel
saldo  delle contabilita' degli enti locali interessati relative alle
entrate  e  alle  spese,  con  ripercussioni  che potrebbero incidere
negativamente anche sui bilanci di previsione per l'anno 1997;
  Ritenuta,   infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere agevolazioni fiscali a favore degli enti locali, allo scopo
di  non  vanificare  l'attuazione  di  programmi  di  dismissione del
patrimonio immobiliare gia' avviati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri   dell'interno   e   del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                     Erogazione agli enti locali
         dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996
  1.   Il  fondo  ordinario  spettante  agli  enti  locali  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
incrementato  per  l'anno  1996  di lire 525.400 milioni, di cui lire
130.400  milioni  finanziate  con  corrispondente riduzione del fondo
perequativo  degli  squilibri di fiscalita' locale determinato per lo
stesso   anno   1996,   sulla  base  della  legislazione  vigente  in
complessive lire 1.938.300 milioni.
  2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal
comma  1,  alle  province,  ai  comuni ed alle comunita' montane sono
attribuiti  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  per  la parte residua di competenza del 1996, gli importi a
ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:
    a)  contributo  ordinario  definitivamente  attribuito  nel  1995
incrementato  dell'1,288  per  cento  pari a complessive lire 220.400
milioni  e  per le province i contributi sono determinati, per l'anno
1996,  applicando  una  detrazione  corrispondente  al  gettito netto
dell'addizionale  provinciale  prevista  dall'articolo  3,  comma 48,
della  legge n. 549 del 1995, con le modalita' di cui al comma 55 del
medesimo  articolo.  Alle  province  di  nuova istituzione, nonche' a
quelle   da   cui  le  stesse  traggono  origine,  la  detrazione  e'
effettuata,  sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione
alla popolazione;
    b)  contributo  pari  al  40  per  cento  della detrazione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che
hanno  subito  una  detrazione  superiore  al 3 per cento della spesa
corrente  del 1995 il contributo non puo' comunque essere inferiore a
quello  concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge
27  ottobre  1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge
20  dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati nell'importo
complessivo di lire 292.000 milioni;
    c)   conguaglio   per   gli   anni   1994-1995  conseguente  alla
rideterminazione   del   gettito   dell'I.C.I.  e  delle  riscossioni
dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze
in  data  18  luglio  1995;  i relativi conguagli sono effettuati sui
contributi  erariali  per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge n. 444 del 1995;
    d)  contributi  spettanti  agli  enti  di  nuova istituzione, non
derivanti da fusione, con le modalita' indicate all'articolo 3, commi
17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995;
    e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire
3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito
di  fusione  ed  unione di comuni, previa determinazione di criteri e
modalita'  della  concessione  da  stabilire con decreto del Ministro
dell'interno,  sentita  l'Associazione  nazionale dei comuni italiani
(A.N.C.I.)  e  l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed enti della
montagna (U.N.C.E.M.);
    f)  ulteriore  contributo per il finanziamento della prosecuzione
degli  interventi  statali  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, per l'importo di lire 30.000
milioni  a  favore  del  comune e della provincia di Napoli e di lire
10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della
spesa  si  provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dal mutui
di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548.
L'erogazione  del contributo e' effettuata dal Ministero dell'interno
agli  enti  interessati  entro  trenta  giorni  dall'assegnazione dei
fondi;
    g)   fondo   ordinario   spettante  alle  comunita'  montane  per
complessive lire 182.169 milioni. Le modalita' di riparto sono quelle
stabilite  dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.