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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 15

Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.6 marzo 1996, n. 120 (in G.U. 13/03/1996, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1996)
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Testo in vigore dal:  14-3-1996
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Art. 1

((
1. Ai fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro, conservazione e valorizzazione concernenti i beni culturali, ivi compresi l'acquisto di beni connessi all'accettazione dell'eredità Bardini di Firenze, l'adeguamento funzionale della sede del museo dell'Accademia di Venezia, del museo degli Argenti di Firenze, del palazzo Barberini di Roma e degli altri musei statali, per completare l'impresa del Vocabolario storico della lingua italiana, per la realizzazione del XIII Congresso dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, per interventi di sistemazione della biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale dei Lincei, nonché per urgenti e indifferibili interventi di recupero e restauro delle strutture del Duomo di Pavia e per la ricostruzione e ristrutturazione del teatro comunale "Amintore Galli" di Rimini, è autorizzata la spesa di lire 94,8 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché di lire 2 miliardi, quale contributo alla provincia di Forli-Cesena, per la realizzazione del XIII Congresso dell'Unione internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. All'onere della spesa valutato in lire 94,8 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
))
2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, per le finalità di cui al comma 1, apposite convenzioni con università ed enti di ricerca.