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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1996, n. 15

Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/1/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.6 marzo 1996, n. 120 (in G.U. 13/03/1996, n.61).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1996)
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Testo in vigore dal: 14-3-1996
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                               Art. 1.
  ((1. Ai fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro,
conservazione  e  valorizzazione  concernenti  i  beni culturali, ivi
compresi  l'acquisto  di beni connessi all'accettazione dell'eredita'
Bardini  di  Firenze,  l'adeguamento  funzionale della sede del museo
dell'Accademia  di  Venezia,  del museo degli Argenti di Firenze, del
palazzo Barberini di Roma e degli altri musei statali, per completare
l'impresa  del  Vocabolario  storico  della  lingua  italiana, per la
realizzazione  del  XIII  Congresso  dell'Unione internazionale delle
scienze  preistoriche e protostoriche, per interventi di sistemazione
della biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale dei
Lincei,  nonche' per urgenti e indifferibili interventi di recupero e
restauro  delle strutture del Duomo di Pavia e per la ricostruzione e
ristrutturazione  del  teatro comunale "Amintore Galli" di Rimini, e'
autorizzata  la spesa di lire 94,8 miliardi, da iscrivere nello stato
di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  culturali e ambientali,
nonche'  di  lire  2  miliardi,  quale  contributo  alla provincia di
Forli-Cesena,  per  la  realizzazione  del XIII Congresso dell'Unione
internazionale  delle  scienze  preistoriche  e protostoriche, cui si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno   1996,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali.  All'onere  della spesa valutato in lire 94,8 miliardi si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro   per   l'anno   1995,   all'uopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
  2.  Il  Ministero per i beni culturali e ambientali puo' stipulare,
per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  apposite  convenzioni con
universita' ed enti di ricerca.