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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 397

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-9-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L.15 novembre 1995, n. 494 (in G.U. 22/11/1995, n.273).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1995)
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Testo in vigore dal:  24-9-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di potenza dei motori per la nautica da diporto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizione transitoria
1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995.