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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 397

Disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-9-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L.15 novembre 1995, n. 494 (in G.U. 22/11/1995, n.273).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1995)
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Testo in vigore dal: 24-9-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni transitorie in materia di  potenza  dei  motori  per  la
nautica da diporto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                      Disposizione transitoria
 1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc.,  se  a
carburazione  a  due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro
tempi aspirati, o a 1300 cc.,  se  a  carburazione  a  quattro  tempi
sovralimentati,  o  a  3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una
potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati  nel  periodo
compreso  tra  il  21  aprile  1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i
quali sia stata presentata,  entro  quest'ultima  data,  denuncia  di
depotenziamento   ai   sensi   dell'articolo  3,  comma  10-bis,  del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1994,  n. 498, possono essere condotti senza
abilitazione fino al 31 ottobre 1995.