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DECRETO-LEGGE 23 giugno 1995, n. 244

Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse ((, nonchè disposizioni in materia di lavoro e occupazione)).

note: Entrata in vigore del decreto: 24-6-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341 (in G.U. 18/08/1995, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal:  2-3-2001
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Art. 22

Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219
1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.
3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.
4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.
5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge.
6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.
((12))
7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalità è assegnata al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione. Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi. (3)
9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari. (3)
10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'articolo 22, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è prorogato al 31 marzo 1996."

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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato
previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986."