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DECRETO-LEGGE 18 maggio 1995, n. 176

Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 1995, n. 284 (in G.U. 18/07/1995, n.166).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  23-10-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'effettivo funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione, nonché per conseguire il potenziamento operativo delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche nelle medesime province;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno
1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unità; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, è autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento, delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, è ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei anche in sostituzione di personale trasferito nelle nuove province. Il personale assunto ai sensi del presente comma non può essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non sia decorso il relativo periodo di permanenza previsto dai rispettivi bandi di concorso.
((3))
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 ed in ogni altro caso in cui occorra provvedere con urgenza alla costituzione ed al funzionamento di un ufficio, comando o reparto periferico dipendente, nonché di un comando dell'Arma dei carabinieri, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare contratti per locazione di stabili privati, anche in mancanza del nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria, qualora siano trascorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta di nulla-osta con la quale è dichiarata l'urgenza, corredata di tutti i necessari documenti istruttori. Negli altri casi il predetto termine è fissato in novanta giorni.
3. Per i pagamenti necessari ad assicurare i diversi servizi amministrativi sono istituite, nelle prefetture di cui al presente articolo, le contabilità speciali intestate ai rispettivi prefetti, sulle quali i versamenti di fondi del bilancio sono accreditati con aperture di credito e autorizzati con decreto del Ministro dell'interno, in deroga al secondo comma dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Le stesse disposizioni si applicano alle altre prefetture, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano e alla giunta regionale della Valle d'Aosta.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 653, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997".