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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 561

Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura

note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 655 (in G.U. 30/11/1994, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1994)
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Testo in vigore dal:  2-10-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al IV Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per incentivare l'urgente avvio degli interventi in pesca ed acquacoltura il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:
a) per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 63.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 21.000 milioni per l'anno 1996. A valere sulle predette somme per l'anno 1994 la quota di lire 3.000 milioni è destinata all'erogazione di un contributo una tantum per la ricapitalizzazione dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia. La ripartizione delle quote tra i Consorzi è stabilita con decreto ministeriale, su parere del Comitato finanziamenti, istituito ai
sensi dell'art. 23 della citata legge n. 41 del 1982;
b) per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca marittima adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 98.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 36.000 milioni per l'anno 1996;
c) per l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 72, è autorizzata la complessiva spesa di lire 22.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996;
d) per l'attuazione delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca e gli accordi di programma prevista dal Piano di cui alla lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 16.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di lire 6.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1996;
e) per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo di programma con l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca e di acquacoltura è autorizzata la complessiva spesa di lire 9.000 milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.
2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e d), nonché le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui al comma 1, lettere c) e d).