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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 561

Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura

note: Entrata in vigore del decreto: 2/10/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 655 (in G.U. 30/11/1994, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1994)
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Testo in vigore dal: 2-10-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare  attuazione
al IV Piano triennale della pesca marittima  e  dell'acquacoltura  in
acque marine e salmastre; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di  concerto
con i Ministri dei trasporti e  della  navigazione,  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per incentivare l'urgente avvio degli  interventi  in  pesca  ed
acquacoltura  il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  provvede  alla  tempestiva  programmazione  delle  risorse
finanziarie disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine: 
    a) per l'attuazione della  legge  28  agosto  1989,  n.  302,  e'
autorizzata la complessiva  spesa  di  lire  63.000  milioni  per  il
triennio 1994-1996, in ragione di lire 17.000 milioni per il 1994, di
lire 25.000 milioni per l'anno 1995 e  di  lire  21.000  milioni  per
l'anno 1996. A valere sulle predette somme per l'anno 1994  la  quota
di lire 3.000 milioni e' destinata all'erogazione  di  un  contributo
una  tantum  per  la  ricapitalizzazione  dei  Consorzi  di  garanzia
collettiva fidi, istituiti ai sensi della legge 17 febbraio 1982,  n.
41, che  concorrono  alla  costituzione  di  fondi  di  garanzia.  La
ripartizione delle quote tra i  Consorzi  e'  stabilita  con  decreto
ministeriale, su parere del Comitato finanziamenti, istituito ai 
sensi dell'art. 23 della citata legge n. 41 del 1982; 
    b) per l'attuazione del IV Piano nazionale della pesca  marittima
adottato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio  1982,  n.
41, con decreto del Ministro delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 22 gennaio 1994, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire  98.000
milioni per il triennio 1994-1996, in ragione di lire 30.000  milioni
per l'anno 1994, di lire 32.000 milioni per l'anno  1995  e  di  lire
36.000 milioni per l'anno 1996; 
    c) per l'attuazione della  legge  5  febbraio  1992,  n.  72,  e'
autorizzata la complessiva  spesa  di  lire  22.000  milioni  per  il
triennio 1994-1996, in ragione di lire 14.000 milioni per l'anno 1994
e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996; 
    d)    per    l'attuazione    delle    misure    concernenti    la
ricapitalizzazione delle  cooperative  di  pesca  e  gli  accordi  di
programma prevista dal Piano di cui alla lettera b),  e'  autorizzata
la  spesa  complessiva  di  lire  16.000  milioni  per  il   triennio
1994-1996, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1994, di  lire
6.000 milioni per l'anno 1995 e di  lire  6.000  milioni  per  l'anno
1996; 
    e) per l'attuazione, nell'ambito dell'accordo  di  programma  con
l'ISMEA, del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali  di
mercato e sui consumi in  materia  di  pesca  e  di  acquacoltura  e'
autorizzata la  complessiva  spesa  di  lire  9.000  milioni  per  il
triennio 1994-1996, in ragione di lire  3.000  milioni  per  ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996. 
  2. Con decreto del Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, sentita la Commissione  consultiva  centrale  della  pesca
marittima, sono disposte le ripartizioni delle somme di cui al  comma
1, lettere a) e d), nonche' le modalita' tecniche di attuazione delle
misure di cui al comma 1, lettere c) e d).