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DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 516

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/8/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598 (in G.U. 29/10/1994, n.254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
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Testo in vigore dal:  30-8-1994

Art. 4

1. Nell'ambito delle misure di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM può predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia che andrà a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.
2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione azienda le, società in stato di crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o società coinvolte nelle operazioni indicate nell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.
3. Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, ovvero dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiché poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvederà:
a) nei limiti di 1.500 unità, per le società diverse dalle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993;
b) nei limiti di 1.050 unità per le società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime società, per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalità di cui al decreto-legge n. 487 del 1992, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462.