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DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 516

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/8/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598 (in G.U. 29/10/1994, n.254).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
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Testo in vigore dal: 30-10-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
interventi  finalizzati  a   razionalizzare   l'indebitamento   delle
societa' per azioni interamente possedute dallo Stato,  nel  rispetto
delle intese raggiunte con la Comunita' europea, nonche'  di  emanare
disposizioni per completare la liquidazione dell'EFIM; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 agosto 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e  della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  ((   1.   Ai   fini   della   razionalizzazione   della   struttura
dell'indebitamento  proprio  dell'Istituto   per   la   ricostruzione
industriale (IRI) S.p.a. e  delle  societa'  controllate  interamente
dallo stesso nonche' del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva
riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano  e  la
Commissione delle Comunita' europee del  29  luglio  1993,  la  Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle  stesse  societa'
mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa,  con  godimento  1
gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato  per  il  rimborso
del capitale e il pagamento degli interessi.)) 
  2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono utilizzate dalle societa'
ivi contemplate, in sostituzione di debiti  gia'  esistenti,  per  le
finalita' di cui allo stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal
Ministro del tesoro. 
  3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di  10
mila miliardi e  tenendo  conto  della  onerosita'  delle  situazioni
debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la  tipologia
degli strumenti finanziari da utilizzare e le  loro  caratteristiche,
inclusa la scadenza.