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DECRETO-LEGGE 15 novembre 1993, n. 453

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-11-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 (in G.U. 14/01/1994, n.10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
Testo in vigore dal:  1-3-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sezioni regionali della Corte dei conti
1. In tutte le regioni sono istituite ove non già esistenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.
2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.
3. A tutte le sezioni, comprese quelle già istituite, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti già fissata l'udienza.
4-bis. Della ricezione dei fascicoli è data comunicazione alle parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria della sezione.
5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
5-bis. L'appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata.
Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161. La facoltà attribuita all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il potere di proposizione del gravame.
5-ter. I l ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il patrocinio legale è esercitato da avvocati o procuratori legali iscritti nei relativi albi professionali.
5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale d'appello.
6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.
7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con cinque magistrati . Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario. Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio. (3)
8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1995 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
8-bis. È istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
((...))
sono abrogate. (5)
9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio. (3)
10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:
"Art. 42 (Posizione dei funzionari membri della commissione). - I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.".
11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data del 30 aprile 1996, successivamente alla quale si procede alle assegnazioni definitive".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che le sezioni riunite di cui al comma 7 del presente articolo giudicano con sette magistrati.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45, ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 3) che "[...] Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni".