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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2020)
Testo in vigore dal:  22-10-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale.
L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.
((2))
2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle Strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995".