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DECRETO-LEGGE 12 giugno 1993, n. 186

Differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-6-93.
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 luglio 1993, n. 219 (in G.U. 12/07/1993, n.161).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1993)
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Testo in vigore dal:  14-6-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per differire i termini relativi agli adempimenti tributari, ai quali sono tenuti i soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nei confronti dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma - via Ruggero Fauro - e di Firenze - via dei Georgofili e via Lambertesca - è differita al 20 dicembre 1993 la scadenza dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale.