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DECRETO-LEGGE 12 giugno 1993, n. 186

Differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-6-93.
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 luglio 1993, n. 219 (in G.U. 12/07/1993, n.161).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1993)
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Testo in vigore dal: 14-6-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
differire i termini relativi agli  adempimenti  tributari,  ai  quali
sono  tenuti  i  soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di
Firenze;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Nei confronti dei soggetti colpiti  dagli  eventi  criminosi  di
Roma  -  via  Ruggero Fauro - e di Firenze - via dei Georgofili e via
Lambertesca - e' differita  al  20  dicembre  1993  la  scadenza  dei
termini   relativi   agli  adempimenti  e  ai  versamenti  di  natura
tributaria  e  del  contributo  a  favore  del   Servizio   sanitario
nazionale.