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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1993, n. 102

Disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/4/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 giugno 1993, n. 178 (in G.U. 07/06/1993, n.131).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/1993)
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Testo in vigore dal:  8-6-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, che ha dettato la disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, che ha approvato la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.p.a. IRITEL, in materia di servizi di telecomunicazioni;
Considerato che per effetto di tale convenzione l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è stata soppressa;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ed in particolare l'articolo 48, da cui consegue, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la decadenza dei componenti eletti dal personale nei consigli di amministrazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni che consentano il regolare funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi del personale, nonché i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. I componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.
4.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 GIUGNO 1993, N. 178))
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