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DECRETO-LEGGE 9 settembre 1991, n. 292

Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/09/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 novembre 1991, n. 356 (in G.U. 09/11/1991, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1991)
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Testo in vigore dal:  10-11-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che imputati di gravissimi reati possano avvalersi degli arresti domiciliari, con rilevanti difficoltà ad effettuare i dovuti controlli; che in casi analoghi la complessità dei processi impedisca, con gli attuali termini di custodia, la permanenza della misura cautelare sino alla decisione definitiva; che la coerenza delle indagini non sia ostacolata dall'assenza di un effettivo coordinamento tra gli organi procedenti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura di uffici giudiziari vacanti, specie nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, con trasferimenti di ufficio di magistrati in difetto di domande;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari
1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, già modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure" sono soppresse.
((1- bis. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
" 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione".
1- ter. Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3"))
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2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale la parola: "Quando" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando".