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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  13-7-1991
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Art. 5

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1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416 -bis e 422 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure"
))
a) nella lettera a) del comma 2 sono soppresse le parole: "e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente egli si trova";
b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
" e) la data e la sottoscrizione del giudice.";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
" 2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.".
3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2- bis, del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.".
5.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203 ))
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