stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1990, n. 151

Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/6/1990
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 226 (in G.U. 10/08/1990, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1990)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-8-1990
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici servizi di trasporto;
Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, con la quale sono stati stanziati lire 450 miliardi per l'anno 1990, lire 910 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.350 miliardi per l'anno 1992 come concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore dei pubblici trasporti, a fronte dell'accantonamento negativo di lire 260 miliardi per l'anno 1990 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dalle misure di razionalizzazione in materia di trasporti, per le quali è all'esame del Parlamento apposito disegno di legge (atto Camera n. 4229);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990.
((
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.
3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:
a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;
b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale
))