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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1990, n. 151

Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/6/1990
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1990, n. 226 (in G.U. 10/08/1990, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1990)
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Testo in vigore dal: 11-8-1990
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
continuita' e la regolarita' dei pubblici servizi di trasporto; 
  Visto l'articolo 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270; 
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, con la  quale  sono  stati
stanziati lire 450 miliardi per l'anno 1990, lire  910  miliardi  per
l'anno 1991 e lire 1.350 miliardi per l'anno 1992 come concorso dello
Stato negli  oneri  per  il  rinnovo  contrattuale  nel  settore  dei
pubblici trasporti, a fronte dell'accantonamento negativo di lire 260
miliardi per l'anno 1990 e per lire 300 miliardi per  ciascuno  degli
anni 1991 e 1992, derivante  dalle  misure  di  razionalizzazione  in
materia di trasporti,  per  le  quali  e'  all'esame  del  Parlamento
apposito disegno di legge (atto Camera n. 4229); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' autorizzato un primo concorso dello Stato  nel  finanziamento
degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale
collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella
misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990. 
  ((2. Il Ministro dei trasporti, con  proprio  decreto  adottato  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  provvede   annualmente   a
ripartire, con riferimento alla quota di incremento  retributivo  pro
capite del personale dipendente, l'importo di lire  190  miliardi  di
cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per i  pubblici  servizi  di
propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia  in
concessione che  in  gestione  governativa,  e  agli  autoservizi  di
competenza statale. 
  3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle  quote  di  cui  al
comma 2, provvede con propri decreti, adottati  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro: 
    a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma; 
    b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda  esercente
servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale)).