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DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 327

Norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 novembre 1989, n. 380 (in G.U. 25/11/1989, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1989)
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Testo in vigore dal:  27-9-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, nei tribunali di maggiore importanza e nell'imminenza dell'avvio delle ordinarie procedure per la copertura dei posti, alla organizzazione di uffici dei giudici per le indagini preliminari (G.I.P.), al conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione agli attuali presidenti, nonché al conferimento delle stesse funzioni ai pretori titolari dei circondari di maggiore importanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione.
2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di appello.
3. La titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.
5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n.
261, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.