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DECRETO-LEGGE 25 settembre 1989, n. 327

Norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 novembre 1989, n. 380 (in G.U. 25/11/1989, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/1989)
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Testo in vigore dal: 27-9-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere,  nei
tribunali di maggiore importanza e  nell'imminenza  dell'avvio  delle
ordinarie procedure per la copertura dei posti,  alla  organizzazione
di uffici dei  giudici  per  le  indagini  preliminari  (G.I.P.),  al
conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione agli  attuali
presidenti, nonche' al conferimento delle stesse funzioni ai  pretori
titolari dei circondari di maggiore importanza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 settembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nei  tribunali  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,
Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma,  Torino,  Trieste  e   Venezia   la
presidenza della sezione dei giudici per le indagini  preliminari  e'
conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione. 
  2. Nei tribunali di cui  al  comma  1  e'  istituito  il  posto  di
presidente  aggiunto  della  sezione  dei  giudici  per  le  indagini
preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di  appello.
3. La titolarita'  delle  preture  circondariali  di  Bari,  Bologna,
Catania, Firenze, Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma,  Torino,
Trieste  e  Venezia  e'  conferita  a  magistrati  con  funzioni   di
cassazione. I magistrati che, alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, hanno la  titolarita'  dei
predetti uffici, la conservano con la qualifica  loro  spettante;  il
passaggio al ruolo organico dei  magistrati  di  cassazione  avverra'
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto ovvero,  se  non  sia  stata  ancora  conseguita  la
corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' abrogato. 
  5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884,  gia'
sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno  1989,
n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 
261, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.