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DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/6/1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 luglio 1989, n. 277 (in G.U. 07/08/1989, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1989)
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Testo in vigore dal:  15-6-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Sono elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:
a) oli da gas, da L. 37.150 a L. 41.335 per ettolitro alla temperatura di 15 C;
b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500 a L. 49.500;
d) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
e) oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, di cui alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili il cui tenore di zolfo è superiore all'uno per cento;
f) gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.