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DECRETO-LEGGE 13 giugno 1989, n. 228

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/6/1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 luglio 1989, n. 277 (in G.U. 07/08/1989, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1989)
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Testo in vigore dal: 15-6-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla
legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive  modificazioni,  istitutivo
di  una  imposta  di  fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti
della loro lavorazione;
  Vista  la  legge  19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni,
concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti  petroliferi
e del gas metano;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare le
aliquote dell'imposta di fabbricazione gravante  su  alcuni  prodotti
petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 giugno 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
 
  1.  Sono  elevate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente  sovrimposta  di   confine   sui   seguenti   prodotti
petroliferi:
    a)  oli  da  gas,  da  L.  37.150  a L. 41.335 per ettolitro alla
temperatura di 15  C;
    b)  oli  combustibili  speciali  ed  oli  combustibili diversi da
quelli speciali, da L. 44.500 a L. 49.500 per cento kg;
    c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da L. 44.500
a L. 49.500;
    d)  estratti  aromatici  e prodotti di composizione simile, da L.
44.500 a L. 49.500 per cento kg;
    e)  oli  combustibili  diversi  da quelli speciali, densi, di cui
alla lettera H) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n.
32, per un importo di L. 5 al kg, limitatamente agli oli combustibili
il cui tenore di zolfo e' superiore all'uno per cento;
    f)  gas  di  petrolio  liquefatti  destinati ad essere usati come
carburante per l'autotrazione, da L. 28.500 a L. 37.590 per cento kg.