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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 65

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-03-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 (in G.U. 02/05/1989, n.100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
Testo in vigore dal:  3-5-1989
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Art. 19

1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve
((essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunità montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente e deve))
essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai ripiani dei disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali per gli anni 1985 e 1986 di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456.