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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 65

Disposizioni in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-03-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 (in G.U. 02/05/1989, n.100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
Testo in vigore dal: 2-3-1989
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di finanza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° marzo 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. La ritenuta in conto entrata Tesoro  prevista  dall'articolo  13
della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato  dall'articolo  9
della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nella misura del  6,75
per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95  per
cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per  cento  dal  1°
gennaio 1991. 
  2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo  pensioni  del
personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211,
lettera a), del testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   come   modificato
dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e  dall'articolo
9 della legge 17 aprile  1985,  n.  141,  e'  fissata  nelle  misure,
rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento. 
  3. Per le domande  di  riscatto,  presentate  a  decorrere  dal  1°
gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo
di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile  1976,  n.
177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile  1985,  n.
141, e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e  7,15
per cento. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13  della  legge
29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico  approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.
1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 
177, le parole: "dell'80 per cento" sono soppresse. 
  5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per  le
pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le  pensioni
agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e  alla
Cassa per le pensioni  agli  ufficiali  giudiziari  e  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari e' fissato nella misura del  6,55  per  cento  a
decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1°
gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal  1°  gennaio  1991
della retribuzione annua contributiva.