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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1987, n. 474

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 (in G.U. 21/01/1988, n.16). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/10/1993)
Testo in vigore dal:  5-12-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 .
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1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari
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