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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 357

Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.

note: Decreto-Legge convertito dalla L. 26 ottobre 1987, n. 435 (in G.U. 28/10/1987, n.252). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1987)
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Testo in vigore dal:  30-8-1987

Art. 3

1. Per l'anno 1987 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a lire 311.025 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto, per l'anno 1987, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1986 aumentata del 4 per cento.
3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente:
a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi;
b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato.
4. La tariffa di cui alla voce 13 (visure) dell'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è unificata in L. 3.000.
5. Il diritto fisso di cui al comma 8, lettera b), dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, quale modificato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a L. 70.000.
6. L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, è elevato a L. 300.000, ed è ridotto a L. 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati.
7. L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale modificato per effetto degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 200.000.
8. La tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, integrata dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, modificata, da ultimo, dall'articolo 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente integrata con la seguente voce:
"20) diritto d'istruttoria per istanze dirette ad ottenere la licenza di panificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002............L. 150.000".