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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 357

Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.

note: Decreto-Legge convertito dalla L. 26 ottobre 1987, n. 435 (in G.U. 28/10/1987, n.252). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1987)
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Testo in vigore dal: 30-8-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di emanare norme
per  la  corresponsione a regioni ed altri enti delle somme dovute in
sostituzione  dei  tributi  soppressi con la riforma tributaria e del
gettito  ILOR  acquisito  al  bilancio  dello  Stato,  nonche' per la
erogazione  di  contributi  straordinari  a  favore  delle  camere di
commercio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 agosto 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione   economica,   delle  finanze  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il  periodo  di finanziamento transitorio di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e'
prorogato   al  31  dicembre  1987  nei  confronti  delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, delle aziende di
soggiorno,  cura  e  turismo  e  della  regione  Trentino-Alto Adige,
nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2.  Il  termine  di  cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da
parte  di  regioni,  province  e  comuni,  di contributi ad enti, con
riferimento  a  tributi  soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1987.
Per   l'anno  1987  l'ammontare  dell'erogazione  e'  pari  a  quella
spettante per l'anno 1986 maggiorata del 4 per cento.
  3.  Il  termine  di  cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facolta' per
gli  enti  interessati  di  rilasciare delegazioni di pagamento anche
sulle  somme  sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi
del  titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1987.