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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 320

Interventi in materia di riforma del processo penale.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 401 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/1993)
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Testo in vigore dal:  3-8-1987

Art. 8

Consulenti esperti in materie tecniche
1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.
4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.