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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 320

Interventi in materia di riforma del processo penale.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 401 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/1993)
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Testo in vigore dal: 3-10-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di avviare le
ristrutturazioni  e  gli  ammodernamenti  previsti  dalla riforma del
nuovo  codice  di  procedura  penale,  per i quali la legge delega ha
posto scadenze ben precise e ravvicinate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto con il Ministro del
tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della
                              giustizia

  1.  Al  fine  di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture
necessarie  all'attuazione  della  riforma  del  processo  penale, di
snellire  gli  adempimenti  relativi  a  tale  processo,  nonche'  di
acquisire  ed  elaborare  in  tempo  reale  i dati necessari e quelli
comunque  connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia e'
autorizzato   ad   avvalersi   di   un   sistema  informatico  basato
sull'impiego   di   apparecchiature   elettroniche,  esteso  a  tutta
l'Amministrazione della giustizia.
  2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico
il  Ministero  di  grazia  e  giustizia  puo'  stipulare  uno  o piu'
contratti  ((  con  imprese  aventi sede legale in Italia))secondo un
programma applicativo uniforme.
  3.  L'onere  finanziario e' valutato per l'anno 1987 in lire 30.500
milioni.