stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 320

Interventi in materia di riforma del processo penale.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 401 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/1993)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-10-1987
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare le ristrutturazioni e gli ammodernamenti previsti dalla riforma del nuovo codice di procedura penale, per i quali la legge delega ha posto scadenze ben precise e ravvicinate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia
1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonché di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.
2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti
(( con imprese aventi sede legale in Italia))
secondo un programma applicativo uniforme.
3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.