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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal:  6-4-1987
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Art. 11

((
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei trasporti, tenendo conto delle raccomandazioni ECEONU, adotta, con proprio decreto, per gli autobus, nonché per gli autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, disposizioni conformi alle direttive CEE relative alla durata dei veicoli, alla costruzione, alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di sicurezza, in particolare pannelli con speciali dispositivi retroriflettenti e fluorescenti posteriori e laterali, strumenti di contenimento degli spruzzi di marcia sul bagnato, e dispositivi di frenatura, nonché alle procedure di omologazione dei predetti veicoli, anche ai fini di rendere i veicoli stessi insuscettibili di superare, per azione del propulsore, determinati valori di velocità. Nell'ipotesi di misure non previste espressamente dalle direttive CEE, le disposizioni debbono essere coerenti con lo spirito delle direttive stesse"; al comma 2, le parole: "di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'interno"; e le parole: ", di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale," sono soppresse
))
2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.
((
2-bis. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1 giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale
))
3. I riferimenti al regolamento CEE n. 1463/70 contenuti nella legge 13 novembre 1978, n. 727, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3821/85. I riferimenti al regolamento CEE n. 543/69 contenuti negli articoli 124 e 127 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, devono intendersi come riferimenti fatti al regolamento CEE n. 3820/85.