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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  1-3-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci, nonché per l'esclusione di quelli già inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.
2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l'esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.
3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.
5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.
6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.
((3))
7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.
9. Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità è altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:
a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;
c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.
10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.
12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1 gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare è sostituito dal supplente.
14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIP approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.
15. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito, con modificazioni, con la L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto che "Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984."