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DECRETO-LEGGE 30 novembre 1982, n. 878

Proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 gennaio 1983, n. 15 (in G.U. 29/01/1983, n.28)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1983)
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Testo in vigore dal:  30-11-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


I termini previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che scadono il 30 novembre 1982, sono prorogati al 15 dicembre 1982.