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DECRETO-LEGGE 30 novembre 1982, n. 878

Proroga dei termini che scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 gennaio 1983, n. 15 (in G.U. 29/01/1983, n.28)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1983)
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Testo in vigore dal: 30-11-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prorogare i
termini  che  scadono il 30 novembre 1982 previsti dalle disposizioni
contenute  nel  decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  7 agosto 1982, n. 516, per agevolare la
definizione delle pendenze tributarie;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  I  termini  previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del
decreto-legge  10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
nella  legge  7 agosto 1982, n. 516, che scadono il 30 novembre 1982,
sono prorogati al 15 dicembre 1982.