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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  19-4-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 23-bis


Nei comuni, disastrati o gravemente danneggiati a seguito del terremoto del 23 novembre 1980, è sospeso fino al 31 dicembre 1983 il rilascio, anche se deciso con sentenza passata in giudicato, di fondi rustici, a qualsiasi titolo o di fatto condotti, prima del 23 novembre 1980, da cooperative o coltivatori diretti.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 febbraio 1984 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984 n. 80 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984".