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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1981, n. 609

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 dicembre 1981, n. 777 (in G.U. 30/12/1981, n.356).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1986)
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Testo in vigore dal:  31-10-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonché di incrementare il fondo di dotazione dell'ENEL;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 39.753 a lire 42.830 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 3.975,30 a L. 4.283 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitative eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 42.322 a L. 44.711 per quintale.
È soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.