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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1981, n. 609

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 dicembre 1981, n. 777 (in G.U. 30/12/1981, n.356).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1986)
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Testo in vigore dal: 31-10-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione  sugli  oli  minerali  e  sui   prodotti   della   loro
lavorazione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla
disciplina fiscale dei prodotti  petroliferi  e  del  gas  metano,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonche' di incrementare
il fondo di dotazione dell'ENEL; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  delle   finanze   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine sulle benzine speciali  diverse  dall'acqua  ragia  minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  sono
aumentate da L. 39.753 a lire 42.830 per ettolitro, alla  temperatura
di 15°C. 
  L'aliquota   agevolata   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  E),
punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
e successive modificazioni, per  il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel
JP/4" destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da  L.
3.975,30  a  L.  4.283  per  ettolitro,  alla  temperatura  di  15°C,
relativamente al  quantitative  eccedente  il  contingente  annuo  di
tonnellate 18.000, sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta  nella  misura
normale stabilita per la benzina. 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine  sui  gas  di  petrolio  liquefatti  per  autotrazione   sono
aumentate da L. 42.322 a L. 44.711 per quintale. 
  E' soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione
e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un
contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per  litro,  prevista  dal
terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32. 
  I  maggiori  introiti  derivanti  dall'applicazione  del   presente
articolo sono riservati allo Stato.