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DECRETO-LEGGE 28 settembre 1981, n. 540

Proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1981, n. 676 (in G.U. 28/11/1981, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981)
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Testo in vigore dal:  29-11-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di prorogare le agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891,
((è prorogato al 30 settembre 1982))
.
Relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi e sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui al predetto art. 6 si applicano ai titoli aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e semprechè essi non siano emessi in connessione a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.