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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1980, n. 693

Disposizioni urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891 (in G.U. 30/12/1980, n.355).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
Testo in vigore dal:  29-11-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


La ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari che siano:
1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e sottoscritti dal 1 ottobre 1980 al 30 settembre 1981;
((3))

2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981;
((3))

3) emessi da società le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981.
((3))

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non si applicano a titoli con scadenza inferiore a tre anni, nonché a titoli il cui emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 settembre 1981, n.540 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1981, n.676 (in G.U. 28/11/1981, n.328) ha disposto (con l'art.1 comma 1) che:" Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è prorogato al 30 settembre 1982."