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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 38

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153 (in G.U. 27/04/1981, n.114).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/1995)
Testo in vigore dal:  2-3-1981

Art. 28


Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali e dalle comunità montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalità previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unità sanitarie locali e delle comunità montane si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1 aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1980.