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DECRETO-LEGGE 10 novembre 1978, n. 702

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 gennaio 1979, n. 3 (in G.U. 12/01/1979, n.12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
Testo in vigore dal:  13-1-1979
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Art. 6


Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti i ruoli generali dell'anno 1979, devono essere estinti mediante versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 20, o, se festivo, nel giorno immediatamente precedente non festivo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1979.
All'uopo deve essere versata, per ciascuna delle trimestralità precedenti all'emissione del ruolo, una somma pari ad un quarto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a carico dell'ente, e, dopo venuto a scadere il ruolo 1979, la residua somma insoluta per l'estinzione del ruolo medesimo, viene ripartita, in parti uguali, tra le rimanenti trimestralità, senza applicazione di interessi.
Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi di cui innanzi ad emettere il relativo mandato, il tesoriere dell'ente medesimo è obbligato ad effettuare direttamente il pagamento della trimestralità corrispondente, entro il giorno 30 del mese di scadenza della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti statali previsti per l'anno 1979.
I contributi ordinari, compresi nei ruoli suppletivi emessi nel 1979, devono essere parimenti estinti entro e non oltre l'esercizio di competenza e cioè entro il 30 dicembre 1979. Peraltro l'ente può effettuare il pagamento, anziché in unica soluzione, in rate bimestrali, con inizio dal giorno 20 del mese successivo a quello di emissione del ruolo stesso, senza applicazione di interessi. Vale, anche in questo caso, quanto innanzi previsto per i contributi ordinari compresi nei ruoli generali, circa la modalità di pagamento e gli obblighi sostitutivi del tesoriere.
Per il ritardato pagamento delle trimestralità o delle bimestralità, come innanzi previste per l'estinzione dei contributi ordinari, a seconda che siano compresi in ruoli generali o suppletivi, oltre il giorno 30 del mese di scadenza della trimestralità o della bimestralità stessa è dovuto, sulla somma versata in ritardo, l'interesse mensile in ragione dell'uno per cento.
Per l'iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che cessi dal servizio con diritto a pensione, l'ente datore di lavoro, almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla medesima Direzione generale, insieme con la domanda di pensione un foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante.
Duplo del foglio di liquidazione di cui al precedente comma viene contestualmente trasmesso dall'ente alla competente direzione provinciale del tesoro, che accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite a favore dell'iscritto alle casse cessato dal servizio, ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sarà emesso dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salvo conguaglio o rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva.
Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a concedere acconti al coniuge ed agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di riversibilità.
L'acconto è determinato sull'importo della pensione diretta già in pagamento, nella misura
((...))
dei 9/10 del trattamento netto spettante.
((È fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma dell'articolo 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilità di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso è erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi.
Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato già provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo, comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo già corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1 gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro.))