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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  25-12-1980
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Art. 15-bis

((Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare, a concorrenza del controvalore in lire di un miliardo di unità di conto, una convenzione con la commissione delle Comunità europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per stabilire le condizioni generali, i criteri e le modalità di impiego e di ripartizione tra i vari soggetti interessati di tale controvalore in mutui con abbuono del 3 per cento annuo del tasso di interesse, accordato nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità per il finanziamento d'investimenti, destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro provvederà al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunicherà con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Per l'anno finanziario 1981 al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli istituti di credito a medio termine, gli enti pubblici e le società concessionarie di pubblici servizi, sono autorizzati a contrarre mutui con la BEI per le finalità indicate nella convenzione di cui al primo comma per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione ed alla ricostruzione di infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma nelle regioni Campania e Basilicata. Tali mutui sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio. Al fine della garanzia per il rischio di cambio sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1981 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio))
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